Art. 35 LPD dal 2019

Art. 35 Violazione dell’obbligo di discrezione
1 Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalit , dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con la multa. (1)
2 È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalit , dei quali è venuto a conoscenza nell’ambito dell’attivit svolta per conto della persona astretta all’obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.
3 La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalit è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione.
(1) Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.