Art. 347 CPC dal 2023
Art. 347 Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici Esecutivit?
Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:a. l’obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l’esecuzione diretta della prestazione;b. il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;c. la prestazione dovuta:1. è sufficientemente determinata nel documento,2. è riconosciuta nel documento dall’obbligato, e3. è esigibile.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):