Art. 333 LEF dal 2024

Art. 333 Dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private
1 Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private.
2 Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.
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