LSerFi Art. 32 - Tenuta del registro e obbligo di comunicazione

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 32 LSerFi dal 2024

Art. 32 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 32 Tenuta del registro e obbligo di comunicazione

1 Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.

2 I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.

3 Le autorit di vigilanza competenti comunicano al servizio di registrazione se:

  • a. ordinano nei confronti di un consulente alla clientela iscritto un divieto di esercizio dell’attivit o un divieto di esercizio della professione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 lettera b;
  • b. hanno notizia che un consulente alla clientela iscritto è oggetto di una condanna penale secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera a.
  • 4 Se ha notizia che un consulente alla clientela non soddisfa più una delle condizioni di registrazione, il servizio di registrazione lo cancella dal registro.

    5 I dati del registro dei consulenti sono pubblici e sono resi accessibili con procedura di richiamo.


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