Art. 32 LSerFi dal 2024

Art. 32 Tenuta del registro e obbligo di comunicazione
1 Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.
2 I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.
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4 Se ha notizia che un consulente alla clientela non soddisfa più una delle condizioni di registrazione, il servizio di registrazione lo cancella dal registro.
5 I dati del registro dei consulenti sono pubblici e sono resi accessibili con procedura di richiamo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.