Art. 31 CCS dal 2024

Art. 31 Privazione della libert
1 Nessuno può essere privato della libert se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalit da questa prescritte.
2 Chi è privato della libert ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilit di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.
4 Chi è privato della libert in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalit del provvedimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.