LSerFi Art. 30 - Contenuto

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 30 LSerFi dal 2024

Art. 30 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 30 Contenuto

Per ogni consulente alla clientela iscritto, il registro dei consulenti contiene almeno le seguenti indicazioni:

  • a. cognome e nome;
  • b. nome o ditta e indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale opera;
  • c. funzione e posizione in seno all’organizzazione;
  • d. campi d’attivit ;
  • e. formazione e formazione continua concluse;
  • f. organo di mediazione a cui il consulente alla clientela è affiliato in qualit di fornitore di servizi finanziari o a cui è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il quale opera;
  • g. data d’iscrizione nel registro.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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