Art. 3 LL dal 2023
Art. 3 Eccezioni circa le persone
La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l’articolo 3a: (1) a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d’altre comunit religiose;b. al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;c. (2) agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;d. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un’attivit scientifica o un’attivit artistica indipendente;e. (1) ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;f. (4) ai lavoratori a domicilio;g. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;h. (5) ai lavoratori che sono sottoposti all’accordo del 21 maggio 1954 (6) concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.
(1) (3)
(2) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 ([RU 1994 3010]; [FF 1992 I 540]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2002 2547]; [FF 2001 2837 ][5429]).
(4) Nuovo testo giusta l’art. 21 n. 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio, in vigore dal 1° apr. 1983 ([RU 1983 108]; [FF 1980 II 270]).
(5) Introdotta dal n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 ([RU 1994 3010]; [FF 1992 I 540]).
(6) [RS 0.747.224.022]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.