LSerFi Art. 29 - Condizioni di registrazione

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 29 LSerFi dal 2024

Art. 29 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 29 Condizioni di registrazione

1 I consulenti alla clientela sono iscritti nel registro dei consulenti se forniscono la prova:

  • a. che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6;
  • b. che hanno stipulato un’assicurazione di responsabilit civile professionale o che forniscono garanzie finanziarie equivalenti; e
  • c. (1) che sono affiliati, in qualit di fornitori di servizi finanziari, a un organo di mediazione (art. 74) o che vi è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il quale operano, sempreché siano tenuti ad affiliarsi (art. 77).
  • 2 Non sono iscritti nel registro i consulenti alla clientela:

  • a. che sono oggetto di una condanna penale secondo gli articoli 89–92 della presente legge o secondo l’articolo 86 LSA (2) o che sono iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137–172ter del Codice penale (3) ; o
  • b. nei confronti dei quali, per l’attivit da iscrivere nel registro, è stato ordinato un divieto di esercizio dell’attivit secondo l’articolo 33a LFINMA (4) o un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 LFINMA.
  • 3 Se il consulente alla clientela opera come collaboratore di un fornitore di servizi finanziari, la condizione di cui al capoverso 1 lettera b può essere soddisfatta da quest’ultimo.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).
    (2) RS 961.01
    (3) RS 311.0
    (4) RS 956.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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