LSerFi Art. 28 - Obbligo di registrazione

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 28 LSerFi dal 2024

Art. 28 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 28 Registro dei consulenti Obbligo di registrazione

1 I consulenti alla clientela che operano per fornitori svizzeri di servizi finanziari non assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 LFINMA (1) nonché i consulenti alla clientela che operano per fornitori esteri di servizi finanziari possono esercitare la loro attivit in Svizzera soltanto se iscritti in un registro dei consulenti.

2 Il Consiglio federale può esonerare dall’obbligo di registrazione i consulenti alla clientela dei fornitori esteri di servizi finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale, se forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l’articolo 4.

3 Può subordinare l’eccezione di cui al capoverso 2 alla concessione della reciprocit .

(1) RS 956.1

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