Art. 27 LImT dal 2023

Art. 27 I. Determinazione dei prezzi alla produzione (1)
Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver udito le cerchie interessate, i prezzi alla produzione secondo le sorte e qualit come anche i supplementi per le spese di ritiro e fermentazione del tabacco.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennit , in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325; FF 1992 III 294).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.