Art. 27 CPP dal 2024

Art. 27 Competenza per le prime indagini
1 Se un caso che sottost alla giurisdizione federale è urgente e le autorit penali della Confederazione non sono ancora intervenute, le indagini di polizia e l’istruzione possono essere svolte anche dalle autorit cantonali che sarebbero competenti per territorio in virtù delle norme sul foro. Il pubblico ministero della Confederazione ne è informato senza indugio; il caso gli è affidato, o gli è sottoposto affinché decida secondo gli articoli 25 o 26, al più presto possibile.
2 In caso di reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all’estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, le prime indagini possono essere svolte dalle autorit penali della Confederazione.
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