Art. 25 LImT dal 2025
Art. 25 Condono (1)
1 L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all’assoggettato se:a. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;b. sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l’articolo 86 capoverso 1 lettera a LD (2) .
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(2) [RS 631.0]
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