Art. 24 LImT dal 2025
Art. 24
1 L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all’assoggettato se:a. (1) la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’UDSC, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l’articolo 17 capoverso 1bis LD (2) ;b. la merce è rimasta presso il fabbricante o l’importatore oppure il fabbricante, l’importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l’hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell’imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, all’UDSC e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;c. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell’azienda del fabbricante o dell’importatore. (3)
2 Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell’ordinanza 15 dicembre 1969 (4) concernente l’imposizione sul tabacco.
3 L’imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 ([RU 2011 1743]; [FF 2010 1921]).
(2) [RS 631.0]
(3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(4) Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco ([RS 641.311]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.