Art. 24 LFPr dal 2022
Art. 24 Sezione 4: Vigilanza
1 I Cantoni provvedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base.
2 La vigilanza contempla la consulenza e il sostegno alle parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio e il coordinamento fra i partecipanti alla formazione professionale di base.
3 Sono inoltre oggetto di vigilanza in particolare:a. la qualit della formazione professionale pratica, compresa quella impartita nei corsi interaziendali e nei corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede;b. la qualit della formazione scolastica;c. gli esami e altre procedure di qualificazione;d. il rispetto delle disposizioni legali nel contratto di tirocinio;e. il rispetto del contratto di tirocinio da parte dei contraenti.
4 Su proposta comune degli operatori della formazione professionale e delle persone in formazione, il Cantone decide:a. l’equivalenza delle formazioni professionali non formalizzate secondo l’articolo 17 capoverso 5;b. i casi secondo l’articolo 18 capoverso 1.
5 Nel quadro della vigilanza da essi esercitata, i Cantoni possono in particolare:a. farsi restituire interamente o parzialmente i contributi trasmessi in virtù dell’articolo 52 capoverso 2 secondo periodo;b. annullare un contratto di tirocinio.
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