Art. 23 CPP dal 2023
Art. 23 Giurisdizione federale in generale
1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP (1) :a. (2) i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell’Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;b. i reati di cui agli articoli 137–141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;c. la presa d’ostaggio secondo l’articolo 185, se la coazione è diretta contro autorit federali o estere;d. i crimini e i delitti di cui agli articoli 224–226ter;e. (3) i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;f. (4) i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;g. (5) i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all’articolo 264k;h. i reati di cui all’articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorit , contro la volont popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d’iniziativa federali o contro l’autorit o la giustizia federali;i. i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;j. i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un’autorit federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;k. le contravvenzioni di cui agli articoli 329–331;l. i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.
(1) [RS 311.0]
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorit penali, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 3267]; [FF 2008 7093]).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6559]; [FF 2015 869]).
(4) Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 20 dic. 2013, pubblicata il 21 gen. 2014 ([RU 2014 243]).
(5) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]),
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