Art. 22 LD dal 2023

Art. 22 Strade doganali, punti d’approdo doganali e aerodromi doganali
1 Il traffico delle merci attraverso il confine doganale per terra, acqua e aria deve svolgersi su determinate strade (strade doganali), porti e punti d’approdo (punti d’approdo doganali) e aerodromi (aerodromi doganali) designati dall’UDSC.
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3 L’UDSC, tenendo conto di situazioni particolari, può autorizzare il traffico delle merci anche in altri luoghi. Esso ne stabilisce le condizioni e gli oneri.
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