Art. 21 III. Garanzia e pegno fiscale
1 I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all’articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell’articolo 76 LD (1) . La garanzia assicura tutti i crediti che l’UDSC ha verso il fabbricante e l’importatore per il loro obbligo di pagare l’imposta sul tabacco, i diritti doganali e l’imposta sul valore aggiunto. (2) La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L’importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane.
2 La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti per cui l’imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d’imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia.
(1) RS 631.0BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
D-3074/2013 | Asyl und Wegweisung | Beschwerde; Schwerdeführer; Beschwerdeführer; Verfahren; Zusammenhang; Türkische; Verfahren; Feier; Bundes; Schweiz; Gericht; Türkischen; Mitglied; Beschwerdeführers; Beziehungsweise; Urteil; Verurteilt; Türkei; Behörde; Vorinstanz; Worden; Newroz-Feier; Verfolgung; Teilnahme; Politisch; Akten; Legitim; Behörden; Rechtsstaatlich |