Art. 21 LFus dal 2023

Art. 21 Iscrizione nel registro di commercio
1 Quando la decisione di fusione è stata presa dall’insieme delle societ partecipanti alla fusione, gli organi superiori di direzione o di amministrazione di queste ultime devono chiedere l’iscrizione della fusione all’ufficio del registro di commercio.
2 Se la societ assuntrice deve aumentare il suo capitale a causa della fusione, vanno parimenti sottoposti all’ufficio del registro di commercio lo statuto modificato e i necessari accertamenti relativi all’aumento del capitale (art. 652g CO (1) ).
3 La societ trasferente è cancellata dal registro di commercio all’atto dell’iscrizione della fusione.
4 Il presente articolo non si applica alle associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.