LSerFi Art. 2 - Campo d’applicazione

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 2 LSerFi dal 2024

Art. 2 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 2 Campo d’applicazione

1 Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:

  • a. i fornitori di servizi finanziari;
  • b. i consulenti alla clientela;
  • c. i produttori e gli offerenti di strumenti finanziari.
  • 2 Non sottostanno alla presente legge:

  • a. la Banca nazionale svizzera;
  • b. la Banca dei regolamenti internazionali;
  • c. gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell’istituto di previdenza della loro associazione;
  • d. nella misura in cui la loro attivit sottost alla legge del 17 dicembre 2004 (1) sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA):
  • 1. le imprese di assicurazione,
  • 2. gli intermediari assicurativi,
  • 3. gli organi di mediazione;
  • e. gli istituti d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 (2) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit .
  • (1) RS 961.01
    (2) RS 831.40

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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