Art. 2 LSerFi dal 2024
Art. 2 Campo d’applicazione
1 Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:a. i fornitori di servizi finanziari;b. i consulenti alla clientela;c. i produttori e gli offerenti di strumenti finanziari.
2 Non sottostanno alla presente legge:a. la Banca nazionale svizzera;b. la Banca dei regolamenti internazionali;c. gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell’istituto di previdenza della loro associazione;d. nella misura in cui la loro attivit sottost alla legge del 17 dicembre 2004 (1) sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA):1. le imprese di assicurazione,2. gli intermediari assicurativi,3. gli organi di mediazione;e. gli istituti d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 (2) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit .
(1) [RS 961.01]
(2) [RS 831.40]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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