CCS Art. 197 - Disposizioni transitorie successive all’accettazione
della Costituzione federale del 18 aprile 1999

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 197 CCS dal 2024

Art. 197 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 197 (1) Disposizioni transitorie successive all’accettazione
della Costituzione federale del 18 aprile 1999
Adesione della Svizzera all’ONU

1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite (2) .

2. (3) Disposizione transitoria dell’art. 62 (Scuola)

Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 (4) concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all’adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell’assicurazione invalidit in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico–terapeutica secondo l’art. 19 della LF del 19 giu. 1959 (5) sull’assicurazione per l’invalidit ).

3. (6) Disposizione transitoria dell’art. 83 (Strade nazionali)

I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 (7) concernente la rete delle strade nazionali (stato all’entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003 (4) concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest’ultime e alla loro capacit finanziaria.

4. (3) Disposizione transitoria dell’art. 112b (Promozione dell’integrazione
degli invalidi)

Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 (4) concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell’assicurazione invalidit in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all’adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.

5. (3) Disposizione transitoria dell’art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili)

Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l’assistenza e le cure a domicilio conformemente all’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946 (12) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

6. (13) 7. (14) Disposizione transitoria dell’art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)

Nei cinque anni seguenti l’accettazione della presente disposizione costituzionale l’agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:

  • a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell’ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
  • b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.
  • 8. (15) Disposizione transitoria dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)

    Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all’articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di cui all’articolo 121 capoverso 6.

    9. (16) Disposizioni transitorie dell’art. 75b (Abitazioni secondarie)

    1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione per la costruzione, la vendita e l’iscrizione nel registro fondiario.

    2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell’anno che segue l’accettazione dell’articolo 75b e l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione sono nulli.

    10. (17) Disposizione transitoria dell’art. 95 cpv. 3

    Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.

    11. (18) Disposizione transitoria dell’art. 121a (Regolazione dell’immigrazione)

    1 I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

    2 Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.

    12. (19) Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)

    La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

    13. (20) Disposizione transitoria dell’art. 117b (Cure infermieristiche)

    1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:

  • a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:
  • 1. sotto la propria responsabilit ,
  • 2. su prescrizione medica;
  • b. l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;
  • c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;
  • d. le possibilit di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.
  • 2 L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.

    14. (21) Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)

    L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.

    15. (22) Disposizione transitoria dell’art. 129a (Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese)

    1 Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie concernenti l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese.

    2 A tal fine osserva i principi seguenti:

  • a. le disposizioni sono applicabili alle unit operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d’affari annua consolidata di almeno 750 milioni di euro;
  • b. se in Svizzera o in un’altra giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unit operative sono complessivamente inferiori all’imposizione minima con aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, per compensare la differenza tra l’aliquota d’imposta effettiva e quella minima la Confederazione preleva un’imposta integrativa;
  • c. sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico delle unit operative;
  • d. l’utile determinante di un’unit operativa corrisponde all’utile o alla perdita calcolati per il conto annuale consolidato del gruppo di imprese, secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unit operative e tenuto conto di altre correzioni; gli utili e le perdite correlati al traffico marittimo internazionale non sono presi in considerazione;
  • e. l’aliquota d’imposta effettiva per una giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unit operative in questa giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unit operative;
  • f. l’imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l’utile eccedente per l’aliquota dell’imposta integrativa;
  • g. l’utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unit operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali;
  • h. l’aliquota dell’imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l’aliquota minima del 15 per cento e l’aliquota d’imposta effettiva;
  • i. in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l’imposta integrativa è imputata alle unit operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilit in relazione all’imposizione ridotta;
  • j. in caso di imposizione ridotta in un’altra giurisdizione fiscale, l’imposta integrativa è imputata in primo luogo all’unit operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unit operative svizzere.
  • 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per l’attuazione dell’imposizione minima, riguardanti in particolare:

  • a. la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali;
  • b. la deducibilit dell’imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull’utile della Confederazione e dei Cantoni;
  • c. la procedura e i rimedi giuridici;
  • d. le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;
  • e. le regolamentazioni transitorie.
  • 4 Se lo ritiene necessario per l’attuazione dell’imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.

    5 Le disposizioni sull’imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l’onere amministrativo derivante dall’esecuzione di tali disposizioni.

    6 Il gettito lordo dell’imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unit operative sono assoggettate fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell’imposta integrativa su attivit delle unit operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esentate dall’imposta sull’utile spetta al rispettivo ente pubblico.

    7 Nell’ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare.

    8 Se si avvale della competenza attribuitagli nel capoverso 1, entro sei anni dall’entrata in vigore della relativa ordinanza il Consiglio federale sottopone al Parlamento le disposizioni legali sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali.

    9 La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell’imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate da tale imposta, per promuovere ulteriormente l’attrattiva della piazza economica svizzera.

    16. (23) Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidit )

    1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.

    2 Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

    3 La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2000 (24)

    (1) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).
    (2) RS 0.120
    (3) (9)
    (4) (8)
    (5) RS 831.20
    (6) L’art. 83 ha un nuovo testo. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
    (7) RS 725.113.11
    (8) (10)
    (9) (11)
    (10) RU 2007 5765
    (11) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
    (12) RS 831.10
    (13) Questa cifra non è stata utilizzata.
    (14) Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del 19 gen. 2006 – RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973).
    (15) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).
    (16) Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dall’11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).
    (17) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 – RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).
    (18) Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU20141391;FF 2011 5663, 2012 3451,2013 2756303,2014 3511).
    (19) Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2001, in vigore dal 7 mar. 2021 (DF del 19 giu. 2020, DCF 31 mag. 2021 – RU 2021 310; FF 2017 5515; 2019 2519; 2020 4923; 2021 1185).
    (20) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022 240; FF 2017 6626; 2018 6465; 2021 1488, 2022 894).
    (21) Accettato nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022 241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895).
    (22) Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 16 dic. 2022, DCF del 12 apr. 2023, DCF del 28 ago. 2023 – RU 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).
    (23) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024 (DF del 17 mar. 2023, DCF del 7 mag. 2024 – RU 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).
    (24) DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    140 II 378Beschränkung des Zweitwohnungsbaus (Art. 75b und 197 Ziff. 9 BV; Zweitwohnungsverordnung); Beschwerdelegitimation der Gemeinde (Art. 89 Abs. 1 BGG). Die Gemeinde ist zur Beschwerde gegen einen Entscheid befugt, der sie verpflichtet, eine Baubewilligung zu erteilen, die ihres Erachtens nach Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV nichtig wäre (E. 1.2). Nach Ablauf der Übergangsfrist gemäss Art. 197 Ziff. 9 Abs. 1 BV bestehen aus kompetenzrechtlicher Sicht keine Bedenken mehr gegen die Zweitwohnungsverordnung vom 22. August 2012. Diese ist bis zum Inkrafttreten des Zweitwohnungsgesetzes anzuwenden, soweit sie den Anwendungsbereich von Art. 75b BV und damit auch der Nichtigkeitsfolge gemäss Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV in zulässiger Weise präzisiert (E. 4.1). Nicht in der Verordnung geregelt ist der Ausbau von am 11. März 2012 bereits bestehenden Zweitwohnungen, die weiterhin als Zweitwohnungen genutzt werden sollen (E. 4.2). Der vorliegend streitige Umbau von Neben- zu Hauptnutzflächen kann bis zur Klärung durch den Gesetzgeber nicht bewilligt werden; eine entsprechende Bewilligung wäre nach Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV nichtig (E. 5). Zweitwohnung; Gemeinde; Zweitwohnungen; Bundesrat; Baubewilligung; ZweitwohnungsV; Inkrafttreten; Verordnung; Bewilligung; Bruttogeschossfläche; Botschaft; Hauptnutzfläche; Wohnung; Moritz; Zweitwohnungsverordnung; Entscheid; Dachgeschoss; Estrich; Baubescheid; Erweiterung; Ausführungsbestimmungen; Nichtigkeit; Urteil; öffentlich-rechtlichen; Übergangsfrist; Zweitwohnungsgesetzes; Nichtigkeitsfolge; Umbau; Hauptnutzflächen; Gesetzgeber
    140 II 25 (1C_598/2013)Eröffnung eines Quartierplanverfahrens; End- oder Zwischenentscheid. Die Einleitung eines amtlichen Quartierplanverfahrens stellt einen selbstständig anfechtbaren Endentscheid i.S. von Art. 90 BGG dar, wenn das kantonale Recht vorsieht, dass bestimmte Einwendungen nur mit Rekurs gegen den Einleitungsbeschluss geltend gemacht und im späteren Verfahren nicht mehr erhoben werden können (E. 1.1).
    Regeste b
    Überprüfung und Anpassung von Nutzungsplänen wegen veränderter Verhältnisse (Art. 21 Abs. 2 und Art. 15 RPG). Art. 21 Abs. 2 RPG unterscheidet die Überprüfung (1. Stufe) und die Anpassung der Nutzungsplanung (2. Stufe). Auf der 1. Stufe sind geringere Anforderungen an die Erheblichkeit der Veränderung zu stellen als auf der 2. Stufe (E. 3). Aufgrund des Inkrafttretens von Art. 75b BV ist in Tourismusgemeinden wie Silvaplana, die einen hohen Anteil von Zweitwohnungen haben, mit einem erheblichen Rückgang der Wohnbaunachfrage zu rechnen. Dies hat zur Folge, dass die Wohnbaureserven der Gemeinde überprüft werden müssen (E. 4.3). Für eine Reduktion der baulichen Nutzungsmöglichkeiten kommt (zumindest auch) das peripher gelegene, erst teilweise überbaute bzw. erschlossene und mangels Quartierplanung noch nicht baureife Gebiet Quarta Morta in Betracht (E. 4.4 und 5). Anspruch der Beschwerdeführerin auf Überprüfung der Zonenordnung im Gebiet Quarta Morta bejaht. Diese Prüfung darf nicht isoliert erfolgen, sondern setzt eine Gesamtsicht über alle Bauzonen der Gemeinde Silvaplana voraus (E. 6).
    Gemeinde; Quartierplan; Silvaplana; Gebiet; Quartierplanverfahren; Einleitung; Quarta; Morta; Überprüfung; Bauzonen; Zonenplan; Stufe; Quartierplanverfahrens; Recht; Zweitwohnungen; Planung; Einleitungsbeschluss; Verfahren; Interesse; Anpassung; Verhältnisse; Genossenschaft; Revision; Entscheid; Verwaltungsgericht

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-555/2013MehrwertsteuerLeistung; Quot;; Transport; Leistung; MWSTG; Schüler; Entgelt; Subvention; Leistungen; Steuer; Transportleistung; Bundesverwaltungsgericht; Transportleistungen; Recht; Kostenträger; Urteil; Mehrwertsteuer; Einsprache; Leistungsverhältnis; Kanton; Rechnung; Subventionen; Beiträge; Bundesverwaltungsgerichts; Leistungserbringer; Transportkosten; Bundesgericht; Vertrag
    A-544/2013MehrwertsteuerLeistung; Quot;; Transport; MWSTG; Leistung; Entgelt; Schüler; Subvention; Recht; Steuer; Bundesverwaltungsgericht; Transportleistung; Transportleistungen; Kostenträger; Leistungen; Urteil; Mehrwertsteuer; Leistungsverhältnis; Rechnung; Bundesverwaltungsgerichts; Einsprache; Kanton; Transportkosten; Beiträge; Bundesgericht; Leistungserbringer; Subventionen; Invalidenversicherung