CCS Art. 197 - Disposizioni transitorie successive all’accettazione
Art. 197 CCS dal 2024

Art. 197 (1) Disposizioni transitorie successive all’accettazione 1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite (2) . Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 (4) concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all’adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell’assicurazione invalidit in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico–terapeutica secondo l’art. 19 della LF del 19 giu. 1959 (5) sull’assicurazione per l’invalidit ). I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 (7) concernente la rete delle strade nazionali (stato all’entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003 (4) concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest’ultime e alla loro capacit finanziaria. Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 (4) concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell’assicurazione invalidit in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all’adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni. Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l’assistenza e le cure a domicilio conformemente all’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946 (12) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all’articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di cui all’articolo 121 capoverso 6. 1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione per la costruzione, la vendita e l’iscrizione nel registro fondiario. 2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell’anno che segue l’accettazione dell’articolo 75b e l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione sono nulli. Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali. La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. 1 2 L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione. L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni. 1 Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie concernenti l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese. 2 3 4 Se lo ritiene necessario per l’attuazione dell’imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze. 5 Le disposizioni sull’imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l’onere amministrativo derivante dall’esecuzione di tali disposizioni. 6 Il gettito lordo dell’imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unit operative sono assoggettate fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell’imposta integrativa su attivit delle unit operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esentate dall’imposta sull’utile spetta al rispettivo ente pubblico. 7 Nell’ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare. 8 Se si avvale della competenza attribuitagli nel capoverso 1, entro sei anni dall’entrata in vigore della relativa ordinanza il Consiglio federale sottopone al Parlamento le disposizioni legali sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali. 9 La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell’imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate da tale imposta, per promuovere ulteriormente l’attrattiva della piazza economica svizzera. 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. 2 Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni. 3 La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2000 (24)
della Costituzione federale del 18 aprile 1999
degli invalidi)
(2) RS 0.120
(3) (9)
(4) (8)
(5) RS 831.20
(6) L’art. 83 ha un nuovo testo. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
(7) RS 725.113.11
(8) (10)
(9) (11)
(10) RU 2007 5765
(11) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
(12) RS 831.10
(13) Questa cifra non è stata utilizzata.
(14) Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del 19 gen. 2006 – RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973).
(15) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).
(16) Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dall’11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).
(17) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 – RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).
(18) Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU20141391;FF 2011 5663, 2012 3451,2013 2756303,2014 3511).
(19) Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2001, in vigore dal 7 mar. 2021 (DF del 19 giu. 2020, DCF 31 mag. 2021 – RU 2021 310; FF 2017 5515; 2019 2519; 2020 4923; 2021 1185).
(20) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022 240; FF 2017 6626; 2018 6465; 2021 1488, 2022 894).
(21) Accettato nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022 241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895).
(22) Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 16 dic. 2022, DCF del 12 apr. 2023, DCF del 28 ago. 2023 – RU 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).
(23) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024 (DF del 17 mar. 2023, DCF del 7 mag. 2024 – RU 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).
(24) DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.