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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-6544/2013

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-6544/2013

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-6544/2013
Datum:27.11.2013
Leitsatz/Stichwort:Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento
Schlagwörter : ;allontanamento; Tribunale; ;esecuzione; ;asilo; Svizzera; ;identità; ;audizione; ;origine; ;autorità; ;interessato; Legge; ;esistenza; Convenzione; Daniele; Cattaneo; ;approvazione; Camilla; Fumagalli; Ufficio; ;ambito; Timbuctù; ;insorgente; ;accertamento; ;obbligo; ;ufficio; Corte; Composizione; Giudice; Emilia; Antonioni
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV

D-6544/2013

S e n t e n z a d e l 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

con l'approvazione del giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti A. , nato il (...),

Stato sconosciuto, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 novembre 2013 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 25 settembre 2013;

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

l'audizione sulle generalità del 14 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1), il diritto di essere sentito del 18 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2) e l'audizione sui motivi d'asilo del 31 ottobre 2013 (di seguito: verbale 3);

la decisione dell'UFM del 18 novembre 2013, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A15/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;

il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 22 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data 25 novembre 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,

48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di

essere cittadino del Mali, di etnia wolof e di aver avuto quale ultimo domi-

cilio in patria Timbuctù dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 3, pag. 5); che sarebbe espatriato a causa della guerra (cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale 3, pagg. 6-7);

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che nel caso concreto, a distanza di due mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento;

che secondo le sue dichiarazioni egli avrebbe viaggiato, su nave prima e treno poi, dal Mali attraverso Mauritania, Spagna e Italia sino in Svizzera, senza documenti e senza essere mai stato controllato (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pagg. 4-5); che per il medesimo sarebbe difficile procurarsi qualsiasi documento siccome non avrebbe più contatti con la propria famiglia ed il tentativo di trovare in Svizzera una persona del Mali sarebbe stato vano (cfr. verbale 3, pagg. 3-4);

che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda;

che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale conclude che egli li dissimuli per i bisogni della causa;

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità, consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni della sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo eventuali mezzi di prova;

che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente in materia di asilo siano vaghe ed inconsistenti;

che, anzitutto, il ricorrente non è stato in grado di indicare il proprio paese di provenienza; che infatti l'origine maliana del medesimo è altamente inverosimile ritenuta la scarsità di conoscenze elementari sul paese e sulla dichiarata città ci provenienza, Timbuctù; che, non soccorrono, nemmeno i motivi forniti in sede ricorsuale riguardo alla mancanza di istruzione quale spiegazione volta a giustificare la scarsità di conoscenze relative al dichiarato paese d'origine, allorquando all'autore del gravame è stato altresì richiesto più volte, invano, di descrivere luoghi o situazioni di vita quotidiana (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 3, D42-D46, D77-D78, D98, D104D112); che, pertanto ed in proposito, un esame LINGUA si rivela superfluo e la richiesta va respinta;

che, parimenti, relativamente alla guerra, fornita come motivo di asilo, egli non è stato in grado di fornire alcuna informazione minima relativa al conflitto, rispettivamente alle fazioni belligeranti (cfr. verbale 1, pagg. 7-8 e verbale 3, pagg. 6-8);

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pagg. 725-733);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1

sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), trattandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;

che nel caso in esame le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, come sopraindicato e come rettamente statuito dall'autorità inferiore alla cui decisione è qui rimandato; che, pertanto, egli ha segnatamente violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allontanamento;

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);

che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero paese d'origine, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nello stesso;

che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515);

che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un esame nel merito vanno respinte;

che agli atti non figura alcun emolumento fissato da parte dell'UFM; che, di conseguenza, la domanda del ricorrente ad esso relativa è priva di oggetto;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);

che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale

(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

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