Art. 193 CCS dal 2022

Art. 193 D. Protezione dei creditori
1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2 Se tali beni sono passati in propriet di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilit in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.