Art. 19 LImT dal 2023

Art. 19
1 L’imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all’imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell’esigibilit . L’UDSC può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento. (1)
2 Per le importazioni in traffico postale e turistico, per cui l’importatore non produce una dichiarazione doganale scritta (art. 18 cpv. 3) e nei casi in cui non sussiste una garanzia conformemente all’articolo 21, l’imposta dev’essere pagata secondo le disposizioni concernenti i tributi doganali. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
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