Art. 19 LStup dal 2023
Art. 19 (1)
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:a. senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;b. senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;c. senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;d. senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;e. finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;f. incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilit di acquistare o consumare stupefacenti;g. fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f.
2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se: (2) a. sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;c. realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole;d. per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:a. in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;b. in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4 È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all’autore. L’articolo 6 del Codice penale (3) è applicabile.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 ([RU 2009 2623], [2011 2559]; [FF 2006 7879 ][7949]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 29 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(3) [RS 311.0]
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