Art. 18e LStup dal 2023
Art. 18e (1) In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8
1 Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoversi 5–8 o per verificare che queste siano rispettate, l’UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali: a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;b. indicazioni necessarie all’identificazione del paziente; ec. dati medici rilevanti nel quadro di un’applicazione medica limitata conformemente all’articolo 8 capoverso 5 lettera a.
2 Il Consiglio federale stabilisce:a. i dati che possono essere trattati;b. i termini di conservazione dei dati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 ([RU 2022 385]; [FF 2020 5391]).
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