Art. 17a LPar dal 2020

Art. 17a (1) Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018
1 Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale i datori di lavoro di cui all’articolo 13a devono aver eseguito la prima analisi della parit salariale.
2 Può stabilire termini differenti in base alle dimensioni delle aziende.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2020 al 30 giu. 2032 (RU 2019 2815; FF 2017 4745).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.