LPar Art. 17a - Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

Einleitung zur Rechtsnorm LPar:



Art. 17a LPar dal 2020

Art. 17a Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) drucken

Art. 17a (1) Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

1 Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale i datori di lavoro di cui all’articolo 13a devono aver eseguito la prima analisi della parit salariale.

2 Può stabilire termini differenti in base alle dimensioni delle aziende.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2020 al 30 giu. 2032 (RU 2019 2815; FF 2017 4745).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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