Art. 17 Sezione 7: Disposizioni finali Disposizioni transitorie
Le pretese giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera d sono giudicate secondo il nuovo diritto, se l’azione civile è stata intentata dopo l’entrata in vigore della presente legge oppure se al momento dell’entrata in vigore l’autorit? competente di prima istanza non aveva ancora preso una decisione.