LSerFi Art. 16 - Rendiconto

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 16 LSerFi dal 2024

Art. 16 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 16 Rendiconto

1 I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti, su richiesta, una copia della documentazione di cui all’articolo 15 o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.

2 Su richiesta dei clienti, essi rendono inoltre conto:

  • a. dei servizi finanziari convenuti e forniti;
  • b. della composizione, della valutazione e dell’evoluzione del portafoglio;
  • c. dei costi connessi ai servizi finanziari.
  • 3 Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni di cui al capoverso 2.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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