Art. 16 LSerFi dal 2024

Art. 16 Rendiconto
1 I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti, su richiesta, una copia della documentazione di cui all’articolo 15 o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.
2
3 Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni di cui al capoverso 2.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.