Art. 156 LIFD dal 2025

Art. 156 Procedura Provvedimenti conservativi
1 Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono i beni della successione possono disporne, prima dell’inventario, soltanto con il consenso dell’autorità incaricata dello stesso.
2 Per garantire la sicurezza dell’inventario, l’autorità incaricata del medesimo può ordinare l’apposizione immediata dei sigilli.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.