Art. 155 LEF dal 2023

Art. 155 E. Procedura di realizzazione
1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno. (1)
2 L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.