Art. 153a LEF dal 2023

Art. 153a C. Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari (1)
1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’opposizione.
2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l’avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.