Art. 15 LPD dal 2019

Art. 15 (1) Pretese giuridiche
1 Le azioni concernenti la protezione della personalit sono rette dagli articoli 28, 28a e 28l del Codice civile (2) . L’attore può in particolare chiedere che l’elaborazione dei dati venga bloccata, che se ne impedisca la comunicazione a terzi o che i dati personali siano rettificati o distrutti.
2 Se non può essere dimostrata né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.
3 L’attore può inoltre chiedere che la rettifica, la distruzione, il blocco, segnatamente quello della comunicazione a terzi, nonché la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.
4 Sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso il giudice decide in procedura semplificata secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (3) .
(1) Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).(2) RS 210
(3) RS 272
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.