Art. 14a ORC dal 2025

Art. 14a Banca dati centrale delle persone
1 L’UFRC è responsabile della concessione dei diritti di registrazione e di trattamento dei dati nella banca dati centrale delle persone e della protezione e la sicurezza dei dati di questa banca dati.
2 Gli uffici del registro di commercio sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati e provvedono all’allineamento dei dati del registro cantonale con quelli di altri registri pubblici.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.