Art. 137 LEF dal 2023

Art. 137 d. Termine per il pagamento (1)
Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento del prezzo, sotto l’amministrazione dell’ufficio d’esecuzione, per conto e rischio dell’acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell’ufficio d’esecuzione. L’ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il pagamento.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.