Art. 130 CCS dal 2022

Art. 130 (1) Imposta sul valore aggiunto (2) *
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.
2 Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale. (3)
3 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle et , il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidit non fosse più garantito, l’aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale. (4)
4 Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
(1) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).(2) * Con disposizione transitoria.
(3) Dal 1° gen. 2018 fino al massimo il 31 dic. 2027 l’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,7 % (art. 25 cpv. 4 della L del 12 giu. 2009 sull’IVA; RS 641.20).
(4) Dal 1° gen. 2018 fino al massimo il 31 dic. 2030 l’aliquota normale ammonta al 7,7 % e l’aliquota ridotta al 2,5 % (art. 25 cpv. 1 e 2 della L del 12 giu. 2009 sull’IVA; RS 641.20).
(5) Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
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