Art. 129a CCS dal 2024
Art. 129a (1) Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese
1 La Confederazione può emanare, per i grandi gruppi di imprese, disposizioni concernenti un’imposizione nello Stato di commercializzazione e un’imposizione minima.
2 A tal fine si basa su standard e modelli di prescrizioni internazionali.
3 Per tutelare gli interessi dell’economia nazionale, la Confederazione può derogare:a. ai principi della generalit e dell’uniformit dell’imposizione come pure al principio dell’imposizione secondo la capacit economica di cui all’articolo 127 capoverso 2; b. alle aliquote massime di cui all’articolo 128 capoverso 1;c. alle disposizioni concernenti l’esecuzione di cui all’articolo 128 capoverso 4 primo periodo; d. alle esclusioni dall’armonizzazione fiscale di cui all’articolo 129 capoverso 2, secondo periodo.
(1) Accettato nella [votazione popolare del 18 giu. 2023], in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 16 dic. 2022, DCF del 12 apr. 2023, DCF del 28 ago. 2023 – [RU 2023 482]; [FF 2022 1700]; [2023 970], [2015]).
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