CCS Art. 129a - Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 129a CCS dal 2024

Art. 129a Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 129a (1) Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

1 La Confederazione può emanare, per i grandi gruppi di imprese, disposizioni concernenti un’imposizione nello Stato di commercializzazione e un’imposizione minima.

2 A tal fine si basa su standard e modelli di prescrizioni internazionali.

3 Per tutelare gli interessi dell’economia nazionale, la Confederazione può derogare:

  • a. ai principi della generalit e dell’uniformit dell’imposizione come pure al principio dell’imposizione secondo la capacit economica di cui all’articolo 127 capoverso 2;
  • b. alle aliquote massime di cui all’articolo 128 capoverso 1;
  • c. alle disposizioni concernenti l’esecuzione di cui all’articolo 128 capoverso 4 primo periodo;
  • d. alle esclusioni dall’armonizzazione fiscale di cui all’articolo 129 capoverso 2, secondo periodo.
  • (1) Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 16 dic. 2022, DCF del 12 apr. 2023, DCF del 28 ago. 2023 – RU 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.