Art. 124 CCS dal 2024

Art. 124 Aiuto alle vittime di reati
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrit fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennit qualora gliene siano derivate difficolt economiche.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.