LPD Art. 11a - Registro delle collezioni di dati

Einleitung zur Rechtsnorm LPD:



Art. 11a LPD dal 2019

Art. 11a Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) drucken

Art. 11a (1) Registro delle collezioni di dati

1 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tiene un registro delle collezioni di dati accessibile via Internet. Ognuno può consultare questo registro.

2 Gli organi federali devono notificare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tutte le collezioni di dati, per la registrazione.

3 Le persone private devono notificare le collezioni se:

  • a. trattano regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalit ; o
  • b. comunicano regolarmente dati personali a terzi.
  • 4 Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operative.

    5 In deroga ai capoversi 2 e 3, il detentore della collezione di dati non deve notificare la collezione se:

  • a. i dati sono trattati da una persona privata in virtù di un obbligo legale;
  • b. il Consiglio federale ha esentato il trattamento dall’obbligo di notifica perché non arreca pregiudizio ai diritti delle persone interessate;
  • c. utilizza i dati esclusivamente per la pubblicazione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale a carattere periodico e non li comunica a terzi senza che le persone interessate ne siano a conoscenza;
  • d. i dati sono trattati da un giornalista che si serve della collezione esclusivamente come strumento di lavoro personale;
  • e. ha designato un responsabile della protezione dei dati che controlli autonomamente se le disposizioni interne in materia di protezione dei dati siano rispettate e tiene un inventario delle collezioni;
  • f. ha ottenuto il marchio di qualit inerente alla protezione dei dati in virtù di una procedura di certificazione ai sensi dell’articolo 11 e il risultato della valutazione è stato comunicato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
  • 6 Il Consiglio federale disciplina le modalit di notifica delle collezioni di dati e di tenuta e pubblicazione del registro, nonché la funzione e i compiti dei responsabili della protezione dei dati conformemente al capoverso 5 lettera e, come pure la pubblicazione di un elenco dei titolari delle collezioni di dati esentati dall’obbligo di notifica conformemente al capoverso 5 lettere e ed f.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-5225/2015DatenschutzDaten; Person; Personen; Auskunft; Beklagten; Klage; Auskunfts; Begehren; Datensammlung; Empfehlung; Frist; EDÖB; Lucency; Klägers; Verfügung; Partei; Recht; Löschung; Adress; Drohung; Parteien; Personendaten; Massnahme; Massnahmen; Stellung; Recht; Deutschland; Datenschutz; Sachverhalt
    B-6850/2014DatenschutzAuskunft; Verfügung; Vorinstanz; Daten; Recht; Person; Bundes; Verfahren; Personen; Publikation; Personendaten; Auskunftsrecht; Interesse; Sekretariat; Entscheid; Verfahrens; Einschränkung; Datenschutz; Sanktionsverfügung; Bundesverwaltungsgericht; Publikationsverfügung; Aufschub; UHLMANN; Parteien; Mitteilung; Interessen; Beschwerdeverfahren; Wettbewerbs; Einsicht