Art. 11a LPD dal 2019
Art. 11a (1) Registro delle collezioni di dati
1 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tiene un registro delle collezioni di dati accessibile via Internet. Ognuno può consultare questo registro.
2 Gli organi federali devono notificare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tutte le collezioni di dati, per la registrazione.
3 Le persone private devono notificare le collezioni se:a. trattano regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalit ; ob. comunicano regolarmente dati personali a terzi.
4 Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operative.
5 In deroga ai capoversi 2 e 3, il detentore della collezione di dati non deve notificare la collezione se:a. i dati sono trattati da una persona privata in virtù di un obbligo legale;b. il Consiglio federale ha esentato il trattamento dall’obbligo di notifica perché non arreca pregiudizio ai diritti delle persone interessate;c. utilizza i dati esclusivamente per la pubblicazione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale a carattere periodico e non li comunica a terzi senza che le persone interessate ne siano a conoscenza;d. i dati sono trattati da un giornalista che si serve della collezione esclusivamente come strumento di lavoro personale;e. ha designato un responsabile della protezione dei dati che controlli autonomamente se le disposizioni interne in materia di protezione dei dati siano rispettate e tiene un inventario delle collezioni;f. ha ottenuto il marchio di qualit inerente alla protezione dei dati in virtù di una procedura di certificazione ai sensi dell’articolo 11 e il risultato della valutazione è stato comunicato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalit di notifica delle collezioni di dati e di tenuta e pubblicazione del registro, nonché la funzione e i compiti dei responsabili della protezione dei dati conformemente al capoverso 5 lettera e, come pure la pubblicazione di un elenco dei titolari delle collezioni di dati esentati dall’obbligo di notifica conformemente al capoverso 5 lettere e ed f.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 4983]; [FF 2003 1885]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.