Art. 117 LStrl dal 2022

Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
1 Chiunque, in qualit di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un’attivit lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2 Chiunque è gi stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi. (1)
(1) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.