Art. 115 Norme finali Sospensione di un articolo (ex art. 110)
L’applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che la decisione sia presa all’unanimit? dalla Camera interessata. La sospensione così decisa produce i suoi effetti solo per le necessit? del caso particolare per cui è stata proposta.