Art. 1085 3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco
1 Le dichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano.
2 La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano, neppure se autenticati, né da un’attestazione pubblica.
3 La firma del cieco deve essere autenticata.