Art. 107 LIVA dal 2023
Art. 107 Titolo settimo: Disposizioni finaliCapitolo 1: Disposizioni di esecuzione Consiglio federale
1 Il Consiglio federale:a. disciplina lo sgravio dall’IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 (1) sullo Stato ospite;b. disciplina a quali condizioni l’imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all’estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocit da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell’imposta precedente;c. (2) disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell’imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all’articolo 24 capoverso 2.
2 Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposizione delle operazioni con monete d’oro e con oro fino nonché l’imposizione della loro importazione. (3)
3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.
(1) [RS 192.12]
(2) Introdotta dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
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