CPC Art. 101 - Prestazione dell’anticipo e della cauzione

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 101 CPC dal 2025

Art. 101 Codice di procedura civile (CPC) drucken

Art. 101 Prestazione dell’anticipo e della cauzione

1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.

2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.

3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.


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