Art. 99 CPP dal 2023

Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento
1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.
2 La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l’articolo 103.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994 (1) sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 2008 (2) sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA. (3)
(1) RS 360(2) RS 361
(3) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. I 1 lett. a della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.