Art. 98b LStrl dal 2022
Art. 98b (1) Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti
1 D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:a. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;b. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);c. riscuotere gli emolumenti;d. rilevare i dati biometrici nell’ambito del sistema centrale d’informazione visti;e. restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.
2 Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2010 2063 ][5761]; [FF 2009 3629]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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