OR Art. 973f -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 973f OR dal 2025
Art. 973f Trasferimento (1)
1 Al trasferimento del diritto valore registrato si applicano le regole stabilite nell’accordo sulla registrazione.
2 Se nei confronti del creditore di un diritto valore registrato è dichiarato il fallimento, è eseguito il pignoramento o è concessa la moratoria concordataria, sono giuridicamente vincolanti e hanno effetto nei confronti di terzi le disposizioni del creditore in merito al diritto valore registrato che:1. sono state prese prima della dichiarazione di fallimento, dell’esecuzione del pignoramento o della concessione della moratoria concordataria;2. sono diventate irrevocabili secondo le regole del registro di diritti valori o di un altro sistema di negoziazione; e3. sono state effettivamente iscritte entro 24 ore nel registro di diritti valori.
3 Chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ricevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore registrato.
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 ([RU 2021 33]; [FF 2020 221]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.