Art. 964a OR dal 2023
Art. 964a A. Principio
1 Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:1. sono societ? di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005 (1) sui revisori;2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi.
2 Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un’impresa:1. cui è applicabile il capoverso 1; o2. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.
(1) [RS 221.302]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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