Art. 94 CPC dal 2023

Art. 94 Domanda riconvenzionale
1 Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
2 Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.