Art. 92a CPS dal 2025

Art. 92a Diritto d’informazione (1)
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2 L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.
3 Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
4 Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’avente diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833, 855). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.(2) RS 312.5
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.