Art. 90a ORC dal 2025
Art. 90a (1) Notificazione e documenti giustificativi
1 Con la notificazione per l’iscrizione di un’associazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. un verbale dell’assemblea sociale circa:1. l’approvazione dello statuto,2. l’elezione dei membri della direzione,3. l’elezione dell’ufficio di revisione in quanto l’associazione sottostia all’obbligo di revisione;b. lo statuto firmato da un membro della direzione;c. la dichiarazione dei membri della direzione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano l’elezione;d. in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente deliberazione dell’assemblea sociale o della direzione;e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all’associazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;f. se lo statuto prevede una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, l’elenco di questi ultimi.
2 Le indicazioni che già figurano nel verbale dell’assemblea sociale non necessitano di altri documenti giustificativi.
3 Se è già stato attribuito all’associazione, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione. (2)
4 Un’associazione che non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC (3) e non è rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera presenta all’ufficio del registro di commercio una dichiarazione firmata da almeno un membro della direzione attestante che l’associazione non è tenuta a iscriversi nel registro di commercio. (4)
(1) Originario art. 90.
(2) Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
(3) [RS 210]
(4) Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 552]).
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